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Concordato Preventivo Biennale: metodologia di proposta, effetti, affidabilità

26 maggio 2025 by Teleconsul Editore S.p.A.

Il Decreto 28 aprile 2025 del Ministero dell’economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.117/2025, stabilisce la metodologia per la determinazione del concordato preventivo biennale, la disciplina degli effetti dello stesso e definisce le disposizioni attuative e i parametri economici da considerare per l’adesione al concordato.

In applicazione dell’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, il MEF approva la metodologia in base alla quale l’Agenzia delle entrate formula ai contribuenti di minori dimensioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato e che sono titolari di reddito di impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, una proposta di concordato. La predetta metodologia, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli ISA e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, ed è individuata nelle note tecniche e metodologiche di cui all’allegato 1 del Decreto per l’elaborazione della proposta di concordato per i contribuenti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024, hanno applicato gli ISA.

 

Sulla base della metodologia approvata, ai fini della proposta di concordato, sono individuati:

  • il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi;
  • il reddito d’impresa, rilevante ai fini delle imposte sui redditi;
  • il valore della produzione netta, rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

I redditi e il valore della produzione netta determinati con la metodologia approvata rilevano ai fini della proposta di concordato per i periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026. 

 

L’articolo 4 del Decreto MEF disciplina la cessazione degli effetti del concordato. In particolare, in base a quanto previsto all’articolo 19, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 13/2024, fermo restando quanto previsto agli articoli 21 e 22, il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura percentuale prevista dal richiamato articolo 19, comma 2, rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle circostanze eccezionali individuate all’articolo 4 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 14 giugno 2024.

 

L’articolo 5, inoltre, disciplina l’adeguamento della proposta di concordato relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025. L’Agenzia delle entrate deve tenere conto di possibili eventi straordinari comunicati dal contribuente per determinare in modo puntuale la proposta di concordato. 

A tal fine, i redditi e il valore della produzione netta, individuati con la metodologia approvata, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, sono ridotti:

– in misura pari al 10%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo compreso tra trenta e sessanta giorni;

– in misura pari al 20%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a sessanta giorni e fino a centoventi giorni;

– in misura pari al 30%, in presenza di eventi straordinari che hanno comportato la sospensione dell’attività economica per un periodo superiore a centoventi giorni.

 

Infine, l’articolo 7 tratta le misure per il graduale raggiungimento di un corrispondente livello di affidabilità.

Secondo il primo comma, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 relativa ai redditi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), deve tenere conto di quelli dichiarati per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e, nella misura del 50%, del maggiore reddito individuato con la predetta metodologia.

In base al secondo comma, la proposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2025 relativa al valore della produzione netta deve tenere conto di quanto dichiarato per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e dell’importo individuato con la stessa metodologia.

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